Ingiusta detenzione

L'indennizzo per ingiusta detenzione (artt. 314 e 315 del Codice di Procedura Penale) è uno strumento rivolto a chiunque sia stato destinatario di una indebita custodia cautelare e consiste nel pagamento di una somma di denaro, a titolo di indennizzo, che non può eccedere l'importo di € 516.456,00.

La misura è rivolta a chi è stato sottoposto a custodia cautelare e poi vi è proscioglimento con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (art. 314 comma 1 c.p.p.) nonché a colui sia stato destinatario di custodia cautelare illegittima (senza che ricorressero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.) a prescindere dalla sentenza di assoluzione o di condanna (art. 314 comma 2 c.p.p.).

La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui è stata pronunciata.

Secondo la relazione annuale sulle “misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione – 2021” presentata dal Ministero della Giustizia al Parlamento lo scorso anno lo Stato ha pagato circa ventiquattro milioni e mezzo di euro per risarcire chi ha subito ingiustamente la carcerazione preventiva, per un importo medio di circa 43.000,00 euro di indennizzi corrisposti.

ERRORE GIUDIZIARIO

Il diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (articoli 643 e seguenti c.p.p.) fonda le sue radici nell’art. 24 della Costituzione e trova la sua ratio nella necessità di riparare un danno a chi, prima condannato, è stato poi prosciolto in sede di revisione, a condizione che non abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all’errore giudiziario.

La riparazione si attua mediante:

  • pagamento di una somma di denaro
  • costituzione di una rendita vitalizia
  • inserimento del danneggiato presso un istituto a spese dello Stato.